L.R. 04 SETTEMBRE 2001, N. 26

 

"Integrazione della legge regionale 9.3.2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2.3.1999, n.3".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Integrazione art. 15 l.r. 9 marzo 2000, n. 19)

 

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 9

marzo 2000, è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui

all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del

venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per

cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione

riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo

organico.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Norma finanziaria)

 

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge  è

assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge

regionale 9 marzo 2000, n. 19 nella unità previsionale di base

07.1.002 denominata: "Gestione del patrimonio agro-forestale e

bonifica montana" del Bilancio di previsione 2001 e del Bilancio

Pluriennale 2001-2003.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Riommi, deliberazione n.830 dell'11 luglio 2001, atto consiliare n.

775 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 26 luglio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 30

luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai

consiglieri Bottini, per la maggioranza, e Lignani Marchesani, per la

minoranza (atto n.775/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento,

nella seduta del 31 luglio 2001, deliberazione n. 135.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 recante "Disciplina dei

territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge

regionale 2 marzo 1999, n. 3", è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 16

marzo 2001.

 

- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante "Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale

delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997,

n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", è pubblicata

nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999.

 

Nota all'art.1, comma unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art.15 della legge regionale 9 marzo 2000, n.

19 (si vedano le note al titolo della legge), così come integrato

dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 15. (Ripartizione finanziamenti).

 

1. I criteri di cui all'articolo 9 della presente legge, si applicano

a partire dall'anno 2001.

 

1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui

all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del

venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per

cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione

riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo

organico.

 

2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le

disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16

febbraio 1981, n.8"

 

Nota all'art.2:

 

- Per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, si vedano le note al

titolo della legge.

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.