L.R.
04 SETTEMBRE 2001, N. 26
"Integrazione
della legge regionale
9.3.2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane
e modificazione della legge
regionale 2.3.1999, n.3".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45
ARTICOLO
1
(Integrazione
art. 15 l.r. 9 marzo 2000, n. 19)
1.
Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 9
marzo
2000, è aggiunto il seguente:
"1
bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo
9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del
venticinque
per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per
cento,
cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione
riconosciuta
per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo
organico.".
ARTICOLO
2
(Norma
finanziaria)
1.
Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è
assicurato
con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge
regionale
9 marzo 2000, n. 19 nella unità previsionale di base
07.1.002
denominata: "Gestione del patrimonio agro-forestale e
bonifica
montana" del Bilancio di previsione 2001 e del Bilancio
Pluriennale
2001-2003.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Riommi,
deliberazione n.830 dell'11 luglio 2001, atto consiliare n.
775
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
Patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 26 luglio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 30
luglio
2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai
consiglieri
Bottini, per la maggioranza, e Lignani Marchesani, per la
minoranza
(atto n.775/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamento,
nella
seduta del 31 luglio 2001, deliberazione n. 135.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 recante "Disciplina dei
territori
montani e delle Comunità montane e modificazione della legge
regionale
2 marzo 1999, n. 3", è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 16
marzo
2001.
-
La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante "Riordino delle
funzioni
e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle
autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n.
59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", è pubblicata
nel
B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999.
Nota
all'art.1, comma unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art.15 della legge regionale 9 marzo 2000, n.
19
(si vedano le note al titolo della legge), così come integrato
dalla
presente legge, è il seguente:
"Art.
15. (Ripartizione finanziamenti).
1.
I criteri di cui all'articolo 9 della presente legge, si applicano
a
partire dall'anno 2001.
1
bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo
9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del
venticinque
per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per
cento,
cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione
riconosciuta
per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo
organico.
2.
Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni
contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16
febbraio
1981, n.8"
Nota
all'art.2:
-
Per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, si vedano le note al
titolo
della legge.
NOTA
ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.